IL SINDACO
Visto l’art.21 della legge 10.04.951 n.287 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall’art.3 della legge 05.05.1952, n.405;
INVITA
Tutti i cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 n.287 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art.12 della stessa legge, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.
Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l’ufficio comunale e pubblicati sul sito del Comune e dovranno pervenire a detto ufficio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.
Estratto della legge 10.04.1951 n.287
Art.9– I Giudici popolari per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
Buona condotta morale;
Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
Titoli di studi di scuola media di primo grado,di qualsiasi tipo.
Art.10 – I Giudici popolari per le Corti d’Assise d’Appello oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art.12–Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario,
gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia ( anche se non dipendenti dallo Stato) inattività di servizio;
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;